1. I diversi termini
utilizzati dalla normativa (stipendi, salari, emolumenti, paga ecc.) indicano i compensi riconosciuti ai lavoratori per il compimento di una determinata prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a carattere subordinato.
In particolare secondo la Suprema Corte (cf. Cass., Sez . III, sent. 20 febbraio 1999 n. 4128) trattasi delle “erogazioni periodiche,
percepite con continuità dal dipendente in attività
di servizio".
2. Secondo Filotto (cf. FILOTTO U., I Prodotti, in: Manuale del credito
al consumo, Milano, 1999, p 114), il finanziamento contro cessione
del quinto dello stipendio è per molti aspetti riconducibile
"alla struttura del mutuo, con il quale condivide 1'erogazione
di una somma definita all'inizio del rapporto e la predisposizione
di un piano di ammortamento a rate costanti che progressivamente riduce
1'esposizione".
3. (Cf. CARRIERO G., // credito al consumo, in: BANCA UITALIA, Quaderni
di ricerca giuridica della Consulenza legale, n. 48, Roma, ottobre
1998, p. 30).
4. (Cf. D.P.R., 5 gennaio 1950 n. 180, in: G,U., 29 aprile 1950, n.
99 S.O)
5. Cf. MARCHETTI V., La Cessione del quinto dello stipendio, Roma,
1967.
6. Cf. R.D., 30 giugno 1908, n. 335, in; G, Ll, 8 luglio 1908.
7. Cf.R.D.,5 giugnol941, n. 874 in: GU., 2 settembre 1941, n. 206.
Negli anni a cavallo della fine del 1800 e gli inizi del 1900, l'Italia
aveva circa 33.700.000 abitanti. Il 55% della popolazione era analfabeta
e in grandissima parte dedita all'agricoltura; forte era l'immigrazione.
8. Risale al 1880 la costituzione del Banco di Roma, al 1894 quella
della Banca Commerciale Italiana e al 1895 quella del Credito Italiano
(cf. BANCA D'ITALIA, La Banca d'Italia e i problemi delta moneta e
del credito, a cura di FINOCCHIARO A. - CONTESSA A, Roma, 1994, p.
23-24).
9. Cf. FILOTTO U., Ritorno al futuro, in: Millenovecentocinquanta
duemilacinque, Roma, 2005, p. 25.
10. Definita come: le pensioni o indennità corrisposte dallo
Stato o dai singoli enti; gli assegni equivalenti a carico di speciali
casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità
e vecchiaia corrisposti dall'I.N.P.S.; gli assegni vitalizi e i capitali
a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti
in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
11. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è stato
soppresso net 1957 (cf. L. 25 novembre 1957, n. 1139, in: G U, 7 dicembre
1957, n. 303) e le relative attribuzioni sono state trasferite all'Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dipendenti Statati (ENPAS).
12. Cf. D.P.R., 28 luglio 1950, n. 895, in: G. U., 22 novembre 1950,
n. 268.
13. Ciò è avvenuto con il conforto della giurisprudenza
di merito (cf. Tribunale Torino, sent. 23 marzo 1995) la quale ha
riconosciuto come i dipendenti di imprese private potessero per libera
pattuizione applicare al loro contratto di cessione la disciplina
del D.P.R. 5 Gennaio 1950 n. 180. La Camera di Commercio di Milano
(cf. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, Raccolta provinciale degli usi,
Milano, 2000) ha provveduto all'accertamento degli usi in materia
di cessione del quinto dello stipendio in materia di impiego privato.
In tale ambito la cessione del quinto dello stipendio viene definita
come "una particolare forma di prestito personale concesso a
dipendenti di datori di lavoro privati a fronte della cessione di
una quota non superiore a un quinto della retribuzione".
14. Nella delegazione il debitore delega il proprio datore di lavoro
a trattenere dallo stipendio una quota fissa pari a un quinto della
retribuzione da corrispondere direttamente all'intermediario erogatore
del prestito. A differenza della cessione del quinto dello stipendio
che costituisce un obbligo per il datore, scaturente dal rapporto
di lavoro, la delegazione a una facoltà di cui l'azienda può
liberamente disporre. Da ciò scaturisce la pratica (e ('obbligo
in caso di amministrazioni statali) di stipulare una convenzione scritta
tra datore di lavoro e intermediario finanziario, con previsione di
un importo da parte dell'intermediario al datore a titolo di corrispettivo
per l'attività prestata.
15. Le istruzioni per la rilevazione del tasso d'usura (cf. BANCA
D'ITALIA, Provvedimento 8 gennaio 2003, in: G. U, 8 gennaio 2003,
n. 5) ricomprendono i finanziamenti con delegazione di pagamento tra
i prestiti assimilabili alla cessione del quinto e concessi sulla
base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. 180/1950, insieme
agli altri (ad es. mandato) che: 1) prevedono l'ordine incondizionato
e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello
stipendio direttamente al creditore; 2) hanno durata compresa tra
18 mesi e 10 anni o, nei casi in cui il finanziamento sia effettuato
nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato,
hanno durata non superiore alla scadenza del contratto; 3) hanno ammontare
compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
4) sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che
abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi
dell'azienda; 5) sono assistiti da polizze assicurative analoghe a
quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180
del 1950 idonee a garantire il recupero del credito.
16. II D.P.R. 180/1950 disciplina il prestito con delega con esclusivo
riferimento al pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti
ad alloggi popolari. Accanto a tali cd. delegazioni legali si sono
diffusi finanziamenti con delega, la cui regolamentazione per i dipendenti
pubblici e stata dettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
(cf. MINISTERO DELL'ECONO-MIA E DELLE FINANZE, Circolare 8 agosto
1995 n. 46; Circolare 16 ottobre 1996 n. 63; Circolare 11 marzo 1998
n. 29; Circolare 5 settembre 2003 n. 37). In par-ticolare nella Circolare
n.. 37/2003 è specificato che in ipotesi di cumulo di cessione
e di delegazioni legali e convenzionali il limite e pari alla meta
dello stipendio.
17. Cf. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in: G. U., 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
18. Cf. D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, in: G. U., 1 ° agosto 1994,
n. 178.
19. In realtà l'INPDAP ha rivendicato la sua potestà
esclusiva ad erogare la garanzia anche per i dipendenti pubblici non
statali (cf. INPDAP, Circolare 3 gennaio 2002). Sul punto si è
pronunciato il TAR Lazio (cf. TAR Lazio, sez. III, sent. 3 giugno
2003, n. 4884) secondo cui il sistema previsto per i dipendenti pubblici
non statali (garanzia INPDAP o, in alternativa, garanzia privata)
doveva ritenersi abrogato per effetto dell'istituzione presso l'INPDAP
della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per
gli impiegati e salariati dello Stato e per i dipendenti pubblici
iscritti alle casse pensioni.
20. Cf. L. 30 dicembre 2004, n. 311, in: G. U., 31 dicembre 2004,
n. 306 S. 0.
21. Cf. TAROLLI I., La leva del credito e i finanziamenti garantiti,
in: Millenovecentocinquanta duemilacinque, Roma, 2005, p. 19.
22. Cf. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Circolare, 3 giugno
2005, n. 21; Circolare, 29 luglio 2005, n. 554.
23. D.L. 14 marzo 2005 n. 35, in: G.U. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80,
in: G. U., 14 maggio 2005, n. 111, 5.0.
24. Ai sensi del titolo II del D.P.R. 180/1950, i dipendenti statali
assunti a tempo indeterminato o determinato possono contrarre prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio se hanno compiuto quattro
anni di servizio effettivo nel rapporto d'impiego. Prima del decreto
sulla competitività, invece i dipendenti pubblici non statali
non potevano contrarre finanziamenti se non avendo cinque o dieci
anni di servizio a seconda della durata del finanziamento, sebbene
nella prassi tale limite fosse sovente ridotto a sei mesi. La disciplina
come riformata ha uniformato tale regime consentendo, invece, ai dipendenti
statali non garantiti dall'INPDAP, ai dipendenti pubblici non statali
e ai dipendenti privati di contrarre finanziamenti senza alcun limite
di anzianità.
25. Non avendo possibilità di scelta sulla durata, il dipendente
si trovava in precedenza costretto a contrarre un prestito a medio
e lungo termine anche per un finanziamento di importo esiguo.
26. Compresi i titolari di indennità corrisposte da Stato e
singoli enti, assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza,
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, altri
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza
del rapporto sul lavoro.
27. Cf. L. 23 dicembre 2005 n. 266, in: G. U. 29 dicembre 2005 n.
302 S.O.
28. Cf. Corte Costituzionale, sent. 4 dicem-bre 2002, n. 506.
29. L. 30 aprile 1969, n. 153, in: G. U. 30 aprile 1969, n. 111, S.O.
30. In sede di approvazione dell'art 13/bis del D.L. 14 marzo 2005
n. 35, il testo del punto 2 lettera a) che ha modificato I'art. 52
del D.P:R. 180/1950, licenziato dal Parlamento a difforme rispetto
a quello approvato dalla Commissione V del Senato.
31. L'art. 1, 346 co. Left e) della Legge Finanziaria 2006 modifica
I'articolo 52 del Testo Unico in modo conforme al testo quale approvato
dalla Commissione V del Senato durante l'iter legislativo del Decreto
sulla Competitività.
32. Cf. L. 23 agosto 2004, n. 243, in. G. U. 21 settembre 2004, n.
222.
33. Cf. D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, in G. U. 13 dicembre 2005 n.
289 S.O.
34. Cf. PICCIOLINI F., Non a abbastanza, in: Eichelos, n. 7, Roma,
2005 p. 70-77.
35. Trattasi di un documento consuetudinariamente rilasciato dall'ente
datore di lavoro dei dipendenti pubblici non statali e privati al
momento della notifica del contratto; esso determina l'avvio della
procedura di rimborso del finanziamento, attraverso le trattenute
mensili e i versamenti a favore dell'ente erogatore.
36. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in: G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
37. D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 in: G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Leggi di riferimento:
Legge n. 180/50
La cessione del quinto dello stipendio è stata regolata per
55 anni solo dal D.P.R 5 gennaio 1950 n. 180, contenente il testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
e dal relativo regolamento esecutivo contenuto nel Decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895.
In particolare modo l'art. 5 della legge dispone che gli impiegati
e i salariati dipendenti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed
altri enti, aziende ed imprese sottoposti a tutela o a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica o concessionari di un servizio pubblico
di comunicazioni o di trasporto possono contrarre prestiti da estinguersi
con la cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e
per periodi non superiori a dieci anni.
Lo stesso articolo determina i limiti di applicazione per gli appartenenti
al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali
all'estero (i quali non hanno tale opportunità).
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano
le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
La Legge finanziaria 2005: la svolta
per i privati
Due anni fa il comma 137 e 138 dell'art 1 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, ovvero la Legge finanziaria 2005, ha portato delle modifiche
ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50.
Essenzialmente ha esteso ai dipendenti delle aziende private le stesse
disposizioni in merito alla cessione del quinto fino ad allora esclusivo
appannaggio dei dipendenti della pubblica amministrazione. Cosi dai
primi mesi del 2005, subito dopo la pubblicazione della legge sulla
gazzetta ufficiale e, quindi, la sua effettiva entrata in vigore,
anche i dipendenti di aziende private potevano contrarre prestiti
tramite cessione di un quinto dello stipendio per disposizione di
legge.
La Legge n. 80/05: adesso è
per tutti - pensionati inclusi.
A completare ed estendere a tutte le categorie di lavoratori e anche
ai pensionati la facoltà di contrarre un prestito tramite cessione
del quinto, ci ha pensato il bravo legislatore con l'art. 13bis della
Legge 14 maggio 2005, n. 80, detta anche legge sulla competitività,
che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta ufficiale
n. 111 del 14 maggio 2005.
Cosi, dopo un travaglio durato ben 56 anni, l'originario diritto,
appannaggio esclusivo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
è stato esteso a tutta le categorie di lavoratori ed, il testo
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, ha subito variazioni e modifiche che essenzialmente
riportiamo qui di seguito:
• durata della cessione - La cessione di quote di stipendio
e di salario adesso può essere contratta per un periodo non
superiore ai dieci anni.
• eliminazione del requisito dell'anzianità - In origine
era possibile per periodi di cinque o di dieci anni in funzione della
tipologia di impiego e del periodo di anzianità maturato, ovvero:
per i dipendenti ministeriali una anzianità di almeno quattro
anni per contrarre un prestito fino a 10 anni; per i dipendenti pubblici
5 anni di anzianità per contrarre un prestito sino a 5 anni
e 10 anni di anzianità per contrarlo sino a 10 anni.
Con le ultime modifiche è stato eliminato questo requisito
per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
• estensione della cessione del quinto anche ai pensionati pubblici
e privati - I pensionati, siano essi pubblici o privati, possono contrarre
con istituti di credito e/o intermediari finanziari prestiti con cessione
del quinto della pensione, valutandola al netto delle ritenute fiscali
e fino ad un massimo di dieci anni.
• cessione del quinto dello stipendio anche ai dipendenti con
contratto a tempo determinato
In merito è opportuno fare una precisazione. La cessione del
quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo
di tempo che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto
in essere. In pratica il prestito tramite cessione del quinto può
essere contratto per un periodo che non vada oltre i mesi rimanenti
al termine del contratto a tempo determinato stipulato.
• anche per i lavoratori autonomi - Possono cedere un quinto
del loro compenso anche i titolari dei rapporti di lavoro autonomo,
come agenti e rappresentanti commerciali, collaboratori coordinati
e continuativi e collaboratori a progetto. In merito la legge dispone
che l'opera prestata deve essere di carattere coordinato e continuativo
e con una durata di almeno dodici mesi. Infatti, anche in questo caso,
il prestito tramite cessione del quinto può essere contratto
per un periodo che non vada oltre i mesi rimanenti al termine della
prestazione stipulata. |