L'aver esteso ai pensionati,
spesso esclusi dal credito a causa dell'età avanzata, la possibilità di contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione, si scontra con nuovi lacci regolamentari e con alcune difficoltà applicative.
Innanzitutto, la Legge Finanziaria 2006 ha espressamente rimandato
al decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, da emanarsi
entro
dieci mesi dall' entrata in vigore del Decreto sulla competitività
(marzo 2006), la definizione delle modalità di accesso alla
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, sia per i pensionati
dello stesso ente, sia per i dipendenti e i pensionati iscritti, a
fini pensionistici, presso enti diversi.
In altre parole, in attesa del citato decreto attuativo, le cessioni
del quinto per i pensionati pubblici restano un miraggio. Peraltro,
l'atteso decreto attuativo dovrà consentire anche ai pensionati
pubblici, come già ai dipendenti degli stessi enti, di scegliere
se accedere al finanziamento attraverso l'INPDAP o attraverso un intermediario
finanziario privato, per evitare di frustrare gli scopi di liberalizzazione
perseguiti fin'ora.
Quanto alle difficoltà applicative, come noto, la legge prescrive
che i finanziamenti siano garantiti da un'assicurazione sulla vita
che assicuri "il recupero del credito" in caso di decesso
del mutuatario. Considerando che in genere si tratta di crediti di
importo contenuto, dai quali viene decurtato in anticipo il costo
dell'assicurazione pagato del cliente, sarà opportuno che le
compagnie di assicurazione perfezionino appositi prodotti che garantiscano
il solo recupero del credito e abbiano, di conseguenza, un costo adeguato.
La Legge Finanziaria 2006 ha, inoltre, previsto, alla luce di quanto
stabilito, anche dalla Corte Costituzionale, che i pensionati possano
cedere un quinto della loro pensione purché la parte residua
sia superiore al c.d. "trattamento minimo". Tale limite
alla facoltà dei pensionati pubblici e privati di cedere il
quinto dei propri emolumenti pensionistici, deriva da quanto disposto
dall'art. 69 della Legge 153/1969 relativamente alla cessione, al
sequestro e al pignoramento delle pensioni per i debiti verso l'INPS
derivanti da prestazioni indebitamente percepite ovvero da omissioni
contributive, che espressamente fa salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo.
Quanto agli impiegati e salariati assunti a tempo determinato, i quali
possono contrarre cessioni con il doppio limite di un quinto dello
stipendio e di un periodo di tempo non superiore a quello rimanente
fino alla scadenza del contralto, si rileva che per gli stessi era
prevista la cedibilità del trattamento di fine rapporto senza
il limite del quinto. La lettura del predetto punto faceva intendere
che il ruolo di garanzia del TFR era limitato ai soli dipendenti e
salariati a tempo determinato.
Tale soluzione incompatibile con l'architettura del sistema quale
qui tracciato, oltre che con la realtà pratica, e stata sconfessata
dal legislatore che, con la Legge Finanziaria 2006, ha precisato che
il limite del quinto non si applica ne ai dipendenti a tempo determinato
ne ai dipendenti a tempo indeterminato. Sempre relativamente al TFR,
il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2005, ha approvato il Decreto
di attuazione della Legge delega in materia di riordino delle forme
di previdenza complementare. Come noto, la riforma, la cui entrata
in vigore e stata posticipata al 1 ° gennaio 2008, modifica sostanzialmente
l'istituto del TFR, prevedendo la possibilità per i lavoratori
dipendenti di conferire lo stesso nei fondi pensioni.
Dato, il ruolo di garanzia fin qui svolto dal TFR medesimo per le
operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio,
il Decreto legislativo in materia, all'art. 11, punto 10, ha correttamente
previsto che le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita
erogate dai fondi pensione siano sottoposte agli stessi vincoli di
cedibilità e pignorabilità a carico delle pensioni previste
dal D.P.R. 180/1950.
Quanto ai titolari di rapporti di lavoro ex art. 409 c.p.c., pur essendo
condivisibile la volontà del legislatore di porre a disposizione
di categorie di lavoratori, peraltro in forte crescita quantitativa,
una possibilità di accesso al credito altrimenti loro preclusa,
si rileva che i requisiti per l'accesso al finanziamento (durata del
contratto non inferiore a dodici mesi e compenso certo e continuativo)
e i limiti relativi allo stipendio cedibile (un quinto per una durata
non superiore al tempo rimanente fino alla scadenza del contratto)
rendono inutile se non impossibile l'operazione.
Su un piano più generale, per riconoscimento unanime, il finanziamento
contro cessione di una quota dei propri emolumenti è gravato
da procedure ridondanti e farraginose, basate per lo più su
documenti cartacei es. notifiche, benestare, certificato di stipendio
ecc che contribuiscono in gran parte ad aumentare i costi dell'operazione.
La Legge Finanziaria 2006, ha introdotto due importanti novità
sul punto; in primis ha espressamente stabilito che quando il debitore
ceduto sia un'amministrazione pubblica come definita dall'art.1 2°
co. D.Lgs. 165/2001 si applica la disciplina stabilita dal cd. Codice
dell'Amministrazione Digitale il quale prevede che nei rapporti tra
le stesse e con i privati le pubbliche amministrazioni adottino le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le modalità concrete per le applicazioni di tali tecnologie
ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio dovranno
essere stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il
decreto già citato. Si è voluto in tal modo introdurre
modalità di produzione documentale e di comunicazione più
semplici tra i soggetti coinvolti nell'operazione.
La Legge Finanziaria ha, inoltre, previsto che la cessione abbia effetto
"dal momento della notifica nei confronti dei debitori ceduti"
e quindi non più decorso un mese dalla stessa e che tale "comunicazione"
possa essere effettuata attraverso "qualsiasi forma avente data
certa". Sul punto occorre sottolineare che incomprensibilmente
l'efficacia immediata del contratto è esclusa per le pensioni
erogate dalle amministrazioni ex D.Lgs. 165 del 2001: chiarezza e
completezza avrebbero richiesta una disciplina unica per le diverse
ipotesi. Inoltre si rileva l'ambiguità della formulazione legislativa
che da un lato si riferisce alla "notifica", atto dell'ufficiale
giudiziario, avente data certa e disciplinato nelle sue forme dal
codice di procedura civile, dall'altro parla di "comunicazione"
da effettuare in ogni forma purché avente data certa. Delle
due l'una. Se, come può ritenersi probabile, l'intento del
legislatore era svincolare l'efficacia del contratto dalla notifica,
atto che richiede il decorso di un lasso di tempo e un costo associato,
si tratta di identificare le forme di "comunicazione" con
data certa.
Ulteriori semplificazioni alle procedure sarebbe opportuno che fossero
introdotte dall'emanando decreto di attuazione; ci si riferisce in
particolare alla presentazione, in luogo del certificato di stipendio
appositamente rilasciato dal datore di lavoro della busta paga o altro
documento equivalente. |