Cessione V° - I problemi aperti e le possibili soluzioni
 
L'aver esteso ai pensionati, spesso esclusi dal credito a causa dell'età avanzata, la possibilità di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione, si scontra con nuovi lacci regolamentari e con alcune difficoltà applicative.
Innanzitutto, la Legge Finanziaria 2006 ha espressamente rimandato
al decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, da emanarsi entro
dieci mesi dall' entrata in vigore del Decreto sulla competitività (marzo 2006), la definizione delle modalità di accesso alla prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, sia per i pensionati dello stesso ente, sia per i dipendenti e i pensionati iscritti, a fini pensionistici, presso enti diversi.
In altre parole, in attesa del citato decreto attuativo, le cessioni del quinto per i pensionati pubblici restano un miraggio. Peraltro, l'atteso decreto attuativo dovrà consentire anche ai pensionati pubblici, come già ai dipendenti degli stessi enti, di scegliere se accedere al finanziamento attraverso l'INPDAP o attraverso un intermediario finanziario privato, per evitare di frustrare gli scopi di liberalizzazione perseguiti fin'ora.
Quanto alle difficoltà applicative, come noto, la legge prescrive che i finanziamenti siano garantiti da un'assicurazione sulla vita che assicuri "il recupero del credito" in caso di decesso del mutuatario. Considerando che in genere si tratta di crediti di importo contenuto, dai quali viene decurtato in anticipo il costo dell'assicurazione pagato del cliente, sarà opportuno che le compagnie di assicurazione perfezionino appositi prodotti che garantiscano il solo recupero del credito e abbiano, di conseguenza, un costo adeguato.
La Legge Finanziaria 2006 ha, inoltre, previsto, alla luce di quanto stabilito, anche dalla Corte Costituzionale, che i pensionati possano cedere un quinto della loro pensione purché la parte residua sia superiore al c.d. "trattamento minimo". Tale limite alla facoltà dei pensionati pubblici e privati di cedere il quinto dei propri emolumenti pensionistici, deriva da quanto disposto dall'art. 69 della Legge 153/1969 relativamente alla cessione, al sequestro e al pignoramento delle pensioni per i debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebitamente percepite ovvero da omissioni contributive, che espressamente fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Quanto agli impiegati e salariati assunti a tempo determinato, i quali possono contrarre cessioni con il doppio limite di un quinto dello stipendio e di un periodo di tempo non superiore a quello rimanente fino alla scadenza del contralto, si rileva che per gli stessi era prevista la cedibilità del trattamento di fine rapporto senza il limite del quinto. La lettura del predetto punto faceva intendere che il ruolo di garanzia del TFR era limitato ai soli dipendenti e salariati a tempo determinato.
Tale soluzione incompatibile con l'architettura del sistema quale qui tracciato, oltre che con la realtà pratica, e stata sconfessata dal legislatore che, con la Legge Finanziaria 2006, ha precisato che il limite del quinto non si applica ne ai dipendenti a tempo determinato ne ai dipendenti a tempo indeterminato. Sempre relativamente al TFR, il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2005, ha approvato il Decreto di attuazione della Legge delega in materia di riordino delle forme di previdenza complementare. Come noto, la riforma, la cui entrata in vigore e stata posticipata al 1 ° gennaio 2008, modifica sostanzialmente l'istituto del TFR, prevedendo la possibilità per i lavoratori dipendenti di conferire lo stesso nei fondi pensioni.
Dato, il ruolo di garanzia fin qui svolto dal TFR medesimo per le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il Decreto legislativo in materia, all'art. 11, punto 10, ha correttamente previsto che le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita erogate dai fondi pensione siano sottoposte agli stessi vincoli di cedibilità e pignorabilità a carico delle pensioni previste dal D.P.R. 180/1950.
Quanto ai titolari di rapporti di lavoro ex art. 409 c.p.c., pur essendo condivisibile la volontà del legislatore di porre a disposizione di categorie di lavoratori, peraltro in forte crescita quantitativa, una possibilità di accesso al credito altrimenti loro preclusa, si rileva che i requisiti per l'accesso al finanziamento (durata del contratto non inferiore a dodici mesi e compenso certo e continuativo) e i limiti relativi allo stipendio cedibile (un quinto per una durata non superiore al tempo rimanente fino alla scadenza del contratto) rendono inutile se non impossibile l'operazione.
Su un piano più generale, per riconoscimento unanime, il finanziamento contro cessione di una quota dei propri emolumenti è gravato da procedure ridondanti e farraginose, basate per lo più su documenti cartacei es. notifiche, benestare, certificato di stipendio ecc che contribuiscono in gran parte ad aumentare i costi dell'operazione.
La Legge Finanziaria 2006, ha introdotto due importanti novità sul punto; in primis ha espressamente stabilito che quando il debitore ceduto sia un'amministrazione pubblica come definita dall'art.1 2° co. D.Lgs. 165/2001 si applica la disciplina stabilita dal cd. Codice dell'Amministrazione Digitale il quale prevede che nei rapporti tra le stesse e con i privati le pubbliche amministrazioni adottino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le modalità concrete per le applicazioni di tali tecnologie ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio dovranno essere stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto già citato. Si è voluto in tal modo introdurre modalità di produzione documentale e di comunicazione più semplici tra i soggetti coinvolti nell'operazione.
La Legge Finanziaria ha, inoltre, previsto che la cessione abbia effetto "dal momento della notifica nei confronti dei debitori ceduti" e quindi non più decorso un mese dalla stessa e che tale "comunicazione" possa essere effettuata attraverso "qualsiasi forma avente data certa". Sul punto occorre sottolineare che incomprensibilmente l'efficacia immediata del contratto è esclusa per le pensioni erogate dalle amministrazioni ex D.Lgs. 165 del 2001: chiarezza e completezza avrebbero richiesta una disciplina unica per le diverse ipotesi. Inoltre si rileva l'ambiguità della formulazione legislativa che da un lato si riferisce alla "notifica", atto dell'ufficiale giudiziario, avente data certa e disciplinato nelle sue forme dal codice di procedura civile, dall'altro parla di "comunicazione" da effettuare in ogni forma purché avente data certa. Delle due l'una. Se, come può ritenersi probabile, l'intento del legislatore era svincolare l'efficacia del contratto dalla notifica, atto che richiede il decorso di un lasso di tempo e un costo associato, si tratta di identificare le forme di "comunicazione" con data certa.
Ulteriori semplificazioni alle procedure sarebbe opportuno che fossero introdotte dall'emanando decreto di attuazione; ci si riferisce in particolare alla presentazione, in luogo del certificato di stipendio appositamente rilasciato dal datore di lavoro della busta paga o altro documento equivalente.