Cessione V° - Il testo unico e le successive modifiche
 

La disciplina del 1950 era stata concepita per consentire ai dipendenti pubblici con stipendio fisso di far fronte a esigenze immediate e impreviste senza dover ricorrere al credito bancario.
Il credito, più diffuso rispetto ai primi del 900, era di fatto ancora difficoltoso, dati i bassi livelli di bancarizzazione e il disvalore sociale ad esso associato per un impiegato o funzionario dello Stato.
L'architettura normativa del D.P.R. 180/1950 era basata sulle seguenti fondamenta:

1. l'ambito di applicazione soggettivo, limitato ai soli dipendenti pubblici, distinti in dipendenti delle amministrazioni dello Stato (titolo II) e dipendenti delle province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati nonché delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto (titolo III) in possesso dei requisiti indicati dalla normativa e relativi ad anzianità di servizio, stabilità del rapporto di impiego, indennità di quiescenza;

2. la riserva dell'attività di concessione dei prestiti agli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, all'INA, alle società di assicurazioni legalmente esercenti, agli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome Collettivo e in accomandita semplice, alle casse di risparmio e ai monti di credito su pegno;

3. l'obbligatorietà delta garanzia a favore degli enti erogatori per i rischi di: morte del cedente prima dell'estinzione della cessione, cessazione dal servizio, riduzione dello stipendio; garanzia: a) per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, inderogabilmente all'istituendo "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato alimentato dai contributi dei medesimi, b) per gli altri destinatari, alternativamente all'istituendo "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" o ad assicurazioni private.

4. l'ulteriore garanzia delta restituzione dell'importo mutuato, per il caso di cessazione dal servizio prima dell'estinzione della cessione, rappresentato sia dalle pensioni e ogni altro assegno continuativo equivalente, sia dalle somme una tantum percepite a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione.

5. la predeterminazione della durata del finanziamento in cinque o dieci anni, indipendentemente dall'entità della somma erogata. e la previsione di limiti per il suo rinnovo ed estinzione:

6. un'ampia documentazione per il perfezionamento della pratica e l'adempimento di una complessa serie di formalità procedurali, entrambe specificate nel Regolamento attuativo adottato con D.P.R. 895/050.

Il legislatore del Testo Unico, nel generalizzare tale forma di finanziamento ai dipendenti pubblici, aveva dunque stabilito un articolato sistema di limiti e di garanzie, e previsto l'intervento solidaristico di organismi di previdenza, sia nell'erogazione dei finanziamenti, sia nella prestazione delle garanzie. Nel corso del tempo, la prassi, la giurisprudenza e il legislatore hanno parzialmente modificato l'impianto cosi descritto.
In primis la normativa è stata convenzionalmente estesa anche ai dipendenti delle imprese private. Tuttavia a differenza delle operazioni a favore dei dipendenti pubblici, nel caso di specie, l'erogazione del finanziamento era subordinata alla conferma del datore di lavoro dell'impegno ad effettuare le trattenute e i versamenti, mentre la garanzia per il caso di morte e perdita d'impiego doveva essere prestata da imprese di assicurazione private.
Inoltre, le operazioni effettuate con delegazione di pagamento, pur riconducendosi ad una diversa fattispecie giuridica, hanno assolto a finalità analoghe alla cessione per i dipendenti privati, mentre hanno consentito ai dipendenti pubblici di accedere ad un ulteriore finanziamento, con ampliamento del limite di cedibilità ad un ulteriore quinto. dello stipendio. Quanto agli enti erogatori, come noto, l'art. 121 T.U.R. ha riservato l'esercizio del credito al consumo alle banche c agli intermediari finanziari, mentre, con il riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza attuato nel 1994, i compiti gia dell'ENPAS, soppresso, sono stati trasferiti all'instituendo Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell' Amministrazione Pubblica (INPDAP), il quale è pertanto diventato l'esclusivo garante delle operazioni di cessioni di quote dello stipendio o salario, effettuate ai sensi del Testo Unico da parte dei dipendenti statali.
Modifiche irrilevanti o pressoché nulle hanno, invece, riguardato procedure e modalità dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, le quali hanno continuato a svolgersi secondo il farraginoso sistema delineato nel 1950. Dato il mutato contesto economico-sociale italiano e, contemporaneamente, il trend positivo dello strumento creditizio in questione, gli operatori di mercato da anni sollecitavano un intervento legislativo in materia. Queste istanze sono state recepite dal legislatore a partire dalla Legge finanziaria 2005.