La disciplina del 1950
era stata concepita per consentire ai dipendenti pubblici con stipendio fisso di far fronte a esigenze immediate e impreviste senza dover ricorrere al credito bancario.
Il credito, più diffuso rispetto ai primi del 900, era di fatto
ancora difficoltoso, dati i bassi livelli di bancarizzazione e il disvalore
sociale ad esso associato per un impiegato o funzionario dello Stato.
L'architettura normativa del D.P.R. 180/1950 era basata sulle seguenti
fondamenta:
1. l'ambito di applicazione soggettivo,
limitato ai soli dipendenti pubblici, distinti in dipendenti delle
amministrazioni dello Stato (titolo II) e dipendenti delle province,
comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola
vigilanza dell'amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati nonché delle imprese
concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto
(titolo III) in possesso dei requisiti indicati dalla normativa e
relativi ad anzianità di servizio, stabilità del rapporto
di impiego, indennità di quiescenza;
2. la riserva dell'attività
di concessione dei prestiti agli istituti di credito e di previdenza
costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni,
all'INA, alle società di assicurazioni legalmente esercenti,
agli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle
costituite in nome Collettivo e in accomandita semplice, alle casse
di risparmio e ai monti di credito su pegno;
3. l'obbligatorietà delta garanzia
a favore degli enti erogatori per i rischi di: morte del cedente prima
dell'estinzione della cessione, cessazione dal servizio, riduzione
dello stipendio; garanzia: a) per i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, inderogabilmente all'istituendo "Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato alimentato dai contributi dei medesimi,
b) per gli altri destinatari, alternativamente all'istituendo "Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato" o ad assicurazioni
private.
4. l'ulteriore garanzia delta restituzione
dell'importo mutuato, per il caso di cessazione dal servizio prima
dell'estinzione della cessione, rappresentato sia dalle pensioni e
ogni altro assegno continuativo equivalente, sia dalle somme una tantum
percepite a titolo di indennità o di capitale assicurato, a
carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione.
5. la predeterminazione della durata
del finanziamento in cinque o dieci anni, indipendentemente dall'entità
della somma erogata. e la previsione di limiti per il suo rinnovo
ed estinzione:
6. un'ampia documentazione per il perfezionamento
della pratica e l'adempimento di una complessa serie di formalità
procedurali, entrambe specificate nel Regolamento attuativo adottato
con D.P.R. 895/050.
Il legislatore del Testo Unico, nel
generalizzare tale forma di finanziamento ai dipendenti pubblici,
aveva dunque stabilito un articolato sistema di limiti e di garanzie,
e previsto l'intervento solidaristico di organismi di previdenza,
sia nell'erogazione dei finanziamenti, sia nella prestazione delle
garanzie. Nel corso del tempo, la prassi, la giurisprudenza e il legislatore
hanno parzialmente modificato l'impianto cosi descritto.
In primis la normativa è stata convenzionalmente estesa anche
ai dipendenti delle imprese private. Tuttavia a differenza delle operazioni
a favore dei dipendenti pubblici, nel caso di specie, l'erogazione
del finanziamento era subordinata alla conferma del datore di lavoro
dell'impegno ad effettuare le trattenute e i versamenti, mentre la
garanzia per il caso di morte e perdita d'impiego doveva essere prestata
da imprese di assicurazione private.
Inoltre, le operazioni effettuate con delegazione di pagamento, pur
riconducendosi ad una diversa fattispecie giuridica, hanno assolto
a finalità analoghe alla cessione per i dipendenti privati,
mentre hanno consentito ai dipendenti pubblici di accedere ad un ulteriore
finanziamento, con ampliamento del limite di cedibilità ad
un ulteriore quinto. dello stipendio. Quanto agli enti erogatori,
come noto, l'art. 121 T.U.R. ha riservato l'esercizio del credito
al consumo alle banche c agli intermediari finanziari, mentre, con
il riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza attuato
nel 1994, i compiti gia dell'ENPAS, soppresso, sono stati trasferiti
all'instituendo Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell' Amministrazione Pubblica (INPDAP), il quale è pertanto
diventato l'esclusivo garante delle operazioni di cessioni di quote
dello stipendio o salario, effettuate ai sensi del Testo Unico da
parte dei dipendenti statali.
Modifiche irrilevanti o pressoché nulle hanno, invece, riguardato
procedure e modalità dei prestiti contro cessione del quinto
dello stipendio, le quali hanno continuato a svolgersi secondo il
farraginoso sistema delineato nel 1950. Dato il mutato contesto economico-sociale
italiano e, contemporaneamente, il trend positivo dello strumento
creditizio in questione, gli operatori di mercato da anni sollecitavano
un intervento legislativo in materia. Queste istanze sono state recepite
dal legislatore a partire dalla Legge finanziaria 2005. |