Il mutuo è
il principale contratto di prestito.
Consiste nel trasferimento
di una somma di denaro da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro prestato
al mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso.
Salvo patto contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma
di denaro deve corrispondere gli interessi.La misura degli interessi
è determinata dalle parti.
Nell'ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella legale
v'è l'obbligo della forma scritta.
Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire interessi usurari.
Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a quella
legale, essi saranno dovuti ancheper il periodo di proroga del contratto
stesso.Tanto il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di
interessi superiori alla misura legale, quanto la pattuizione di interessi
usurari, comportano la nullità dell'accordo e la riduzione
dell'interesse nella misura legale.
La nullità è però limitata al solo patto degli
interessi e non è estesaall’intero contratto.
Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme che
determinano l'ammontare massimo dei finanziamenti ed altri aspetti
propri di questo tipo di credito (detto anche credito fondiario).
Fino a pochi anni fa, il credito fondiario era esercitato da pochi
Istituti di credito appositamente autorizzati, con esclusione di tutte
le altre Banche.
Dopo le recenti innovazioni legislative, tutte le banche possono concedere
mutui ipotecari.
Questa situazione ha ampliato le possibilità di ottenere un
finanziamento ed ha contribuito a semplificare procedure e modalità
operative.
Per i mutui in particolare, si è passati da una normativa piuttosto
rigida ed analitica, ad una impostazione innovativa e snella.
In linea di principio, un contratto di mutuo può essere concretizzato
in qualsiasi forma che realizza l’esercizio del credito, quindi
anche attraverso un rapporto di conto corrente.
Per quanto riguarda la durata del mutuo, la legge esige che la durata
sia media o lunga.
Comunemente si ritiene che i finanziamenti a "medio termine"
sono quelli la cui durata è superiore ai 18 mesi e non supera
i 5 anni.
I finanziamenti a "lungo termine" sono quelli la cui durata
è superiore ai 5 anni
Secondo la legge, il “credito
ipotecario” è genericamente un “finanziamento”.
Tale definizione permette di utilizzare qualsiasi forma contrattuale
di credito per concludere contratti di finanziamento ipotecario, ovviamente
nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.
Questo tipo di contratto si configura
come un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo
contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi ancor prima
dell'iscrizione ipotecaria.
In tal caso, la somma mutuata viene contestualmente riversata dal
mutuatario (richiedente il prestito) al mutuante (Banca) a titolo
di deposito, a garanzia degli impegni assunti dal mutuatario: in particolare,
la dimostrazione dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca.
In effetti, la definitiva messa a disposizione della somma mutuata
ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede
di stipula, ma come svincolo del deposito e ciò, senza particolare
formalità.
Il contratto unico si manifesta come il più comodo fra i contratti
di credito ipotecario.
Infatti non comporta la stipula di ulteriori atti formali ed aggiuntivi,
quale quelli della "erogazione" e "quietanza".
L'erogazione della somma mutuata avviene integralmente in sede di
stipula.
• L'apertura
di un credito ipotecario in conto corrente
• Importo
massimo finanziabile
• Mutui
per sostituzione
• Accollo
di un mutuo preesistente
• Il
ruolo del notaio
• Come
orientarsi nella scelta
• Lista
documenti per la richiesta di mutuo
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